Art. 272 (1)
(1) L'articolo che recitava: "Propaganda ed apologia sovversiva o antinazionale.
Chiunque nel territorio dello Stato fa propaganda per l'instaurazione violenta della dittatura di una classe sociale sulle altre, o per la soppressione violenta di una classe sociale o, comunque, per il sovvertimento violento degli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato, ovvero fa propaganda per la distruzione di ogni ordinamento politico e giuridico della società, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Se la propaganda è fatta per distruggere o deprimere il sentimento nazionale, la pena è della reclusione da sei mesi a due anni.
Alle stesse pene soggiace chi fa apologia dei fatti preveduti dalle disposizioni precedenti" è stato abrogato dall'art. 12 delle L. 24 febbraio 2006, n. 85.