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Art. 274 Illecita partecipazione ad associazioni aventi carattere internazionale (1)
Chiunque partecipa nel territorio dello Stato ad associazioni, enti o istituti o sezioni di essi, di carattere internazionale, per i quali non sia stata conceduta l'autorizzazione del Governo, è punito con la multa da lire duecentomila a due milioni.
La stessa pena si applica al cittadino, residente nel territorio dello Stato, che senza l'autorizzazione del Governo partecipa ad associazioni, enti o istituti di carattere internazionale, che abbiano sede all'estero.
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(1) La Corte costituzionale con la sentenza 3 luglio 1985, n. 193 ha dichiara to l'illegittimità costituzionale del presente articolo.