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Art. 275 (1)
(1) L'articolo che recitava: "Accettazione di onorificenze o utilità da uno Stato nemico.
Il cittadino, che, da uno Stato in guerra con lo Stato italiano, accetta gradi o dignità accademiche, titoli, decorazioni o altre pubbliche insegne onorifiche, pensioni o altre utilità, inerenti ai predetti gradi, dignità, titoli, decorazioni od onorificenze, è punito con la reclusione fino a un anno." è stato abrogato dall'art. 18 della L. 25 giugno 1999, n. 205.
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