Art. 28 - Applicazione di sanzioni su richiesta a seguito di atto di deferimento

1. Fino a che non sia concluso dinanzi al Tribunale federale il relativo procedimento, gli incolpati possono convenire con il Procuratore federale l'applicazione di una sanzione, indicandone il tipo e la misura.

2. L'accordo è trasmesso, a cura del Procuratore federale, alla Procura generale dello sport, che, entro i dieci giorni successivi, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione indicata.

3. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni, l'accordo è trasmesso, a cura del procuratore federale, al collegio incaricato della decisione, il quale, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dichiara la efficacia con apposita decisione. L'efficacia dell'accordo comporta, a ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti dell'incolpato.

4. Il comma 1 non trova applicazione per i casi di recidiva e per i fatti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica qualificati come illecito sportivo o frode sportiva dall'ordinamento federale. 

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