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Art. 280-ter Atti di terrorismo nucleare(1) 

E' punito con la reclusione non inferiore ad anni quindici chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies:

1) procura a sé o ad altri materia radioattiva;

2) crea un ordigno nucleare o ne viene altrimenti in possesso.

E' punito con la reclusione non inferiore ad anni venti chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies:

1) utilizza materia radioattiva o un ordigno nucleare;

2) utilizza o danneggia un impianto nucleare in modo tale da rilasciare o con il concreto pericolo che rilasci materia radioattiva.

Le pene di cui al primo e al secondo comma si applicano altresì quando la condotta ivi descritta abbia ad oggetto materiali o aggressivi chimici o batteriologici.

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(1) Articolo inserito dall'art. 4, comma 1, lett. c), L. 28 luglio 2016, n. 153.