Art. 280-ter Atti di terrorismo nucleare(1)
E' punito con la reclusione non inferiore ad anni quindici chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies:
1) procura a sé o ad altri materia radioattiva;
2) crea un ordigno nucleare o ne viene altrimenti in possesso.
E' punito con la reclusione non inferiore ad anni venti chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies:
1) utilizza materia radioattiva o un ordigno nucleare;
2) utilizza o danneggia un impianto nucleare in modo tale da rilasciare o con il concreto pericolo che rilasci materia radioattiva.
Le pene di cui al primo e al secondo comma si applicano altresì quando la condotta ivi descritta abbia ad oggetto materiali o aggressivi chimici o batteriologici.
(1) Articolo inserito dall'art. 4, comma 1, lett. c), L. 28 luglio 2016, n. 153.