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Art. 281(1) 

(1) L'articolo che recitava: "Offesa alla libertà del Capo del Governo. Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, attenta alla libertà del Capo del Governo è punito con la reclusione da quattro a dodici anni." è stato abrogato dall'art. 3 del D.Lgs.Lgt. 14 settembre 1944, n. 288.  

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