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Art. 282(1)
(1) L'articolo che recitava: "Offesa all'onore del Capo del Governo.
Chiunque offende l'onore o il prestigio del Capo del Governo è punito con la reclusione da uno a cinque anni." è stato abrogato dall'art. 3 del D.Lgs.Lgt. 14 settembre 1944, n. 288.
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