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Art. 284 Insurrezione armata contro i poteri dello Stato

Chiunque promuove un'insurrezione armata contro i poteri dello Stato è punito con l'ergastolo e, se l'insurrezione avviene, con la morte. (1)

Coloro che partecipano all'insurrezione sono puniti con la reclusione da tre a quindici anni; coloro che la dirigono, con la morte.

L'insurrezione si considera armata anche se le armi sono soltanto tenute in un luogo di deposito. 

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(1) La pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dal D.Lgs.Lgt. n. 224/1944.