script async="" src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-2513169341904411" crossorigin="anonymous">
Art. 284 Insurrezione armata contro i poteri dello Stato
Chiunque promuove un'insurrezione armata contro i poteri dello Stato è punito con l'ergastolo e, se l'insurrezione avviene, con la morte. (1)
Coloro che partecipano all'insurrezione sono puniti con la reclusione da tre a quindici anni; coloro che la dirigono, con la morte.
L'insurrezione si considera armata anche se le armi sono soltanto tenute in un luogo di deposito.
script async="" src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-2513169341904411" crossorigin="anonymous">
(1) La pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dal D.Lgs.Lgt. n. 224/1944.