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Art. 292-bis(1) 

(1) L'articolo che recitava: "Circostanza aggravante.

La pena prevista nei casi indicati dall'articolo 278, dall'art. 290, comma secondo, e dall'art. 292, è aumentata, se il fatto è commesso dal militare in congedo. Si considera militare in congedo chi, non essendo in servizio alle armi, non ha cessato di appartenere alle forze armate dello Stato, ai sensi degli articoli 8 e 9 del codice penale militare di pace." è stato abrogato dall'art. 12 della L. 24 febbraio 2006, n. 85.  

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