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Art. 295 Attentato contro i Capi di Stati esteri

Chiunque nel territorio dello Stato attenta alla vita, alla incolumità o alla libertà personale del capo di uno Stato estero è punito, nel caso di attentato alla vita, con la reclusione non inferiore a venti anni e, negli altri casi, con la reclusione non inferiore a quindici anni. Se dal fatto è derivata la morte del Capo dello Stato estero, il colpevole è punito con l'ergastolo, nel caso di attentato alla vita; negli altri casi è punito con l'ergastolo.  

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