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Art. 297 (1)
(1) L'articolo che recitava: "Offesa all'onore dei capi di Stati esteri.
Chiunque nel territorio dello Stato offende l'onore o il prestigio del capo di uno Stato estero è punito con la reclusione da uno a tre anni." è stato abrogato dall'art. 18 della L. 25 giugno 1999, n. 205.
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