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Art. 298 (1)
(1) L'articolo che recitava: "Offese contro i rappresentanti di Stati esteri.
Le disposizioni dei tre articoli precedenti si applicano anche se i fatti, ivi preveduti, sono commessi contro i rappresentanti di Stati esteri, accreditati presso il Governo della Repubblica, in qualità di capi di missione diplomati ca, a causa o nell'esercizio delle loro funzioni." è stato abrogato dall'art. 18 della L. 25 giugno 1999, n. 205.
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