script async="" src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-2513169341904411" crossorigin="anonymous">

Art. 298 (1)

(1) L'articolo che recitava: "Offese contro i rappresentanti di Stati esteri.

Le disposizioni dei tre articoli precedenti si applicano anche se i fatti, ivi preveduti, sono commessi contro i rappresentanti di Stati esteri, accreditati presso il Governo della Repubblica, in qualità di capi di missione diplomati ca, a causa o nell'esercizio delle loro funzioni." è stato abrogato dall'art. 18 della L. 25 giugno 1999, n. 205. 

script async="" src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-2513169341904411" crossorigin="anonymous">