Art. 3 – Condizione per l’esercizio dell’attività professionale

1. L'iscrizione al Registro Federale ed al Registro nazionale è condizione per l'esercizio dell'attività di agente sportivo.

2. Le cause di cancellazione dal Registro Federale sono disciplinate nel Regolamento Federale Agenti Sportivi.

3. E' vietato l'esercizio dell'attività di agente sportivo prevista e regolata nel Regolamento Federale Agenti Sportivi a chi non sia iscritto nel Registro federale e nel Registro nazionale. L'esercizio dell'attività da parte di chi non sia iscritto comporta, oltre alla segnalazione all'autorità giudiziaria per l'ipotesi di cui all'art. 348 del codice penale ed alla nullità dell'incarico, le conseguenze previste al successivo art. 15.

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