Art. 30 I calciatori e le calciatrici dell'attività ricreativa

1. I calciatori/calciatrici che giocano in particolari manifestazioni a carattere ricreativo e propagandistico, indette o autorizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti, sono tesserati dai Comitati della stessa Lega, previo nulla-osta della società per la quale siano eventualmente tesserati.

2. II vincolo di tesseramento per l'attività ricreativa è limitato alla durata della manifestazione e non pregiudica diverso ed eventuale vincolo contemporaneo dello stesso calciatore.

3. Non possono essere tesserati per l'attività ricreativa coloro che siano colpiti da squalifiche od inibizioni, non ancora scontate, per infrazioni disciplinari commesse quali soggetti dell'attività sportiva nell'ambito della F.I.G.C.. I Comitati di appartenenza possono derogare a questo divieto nel caso di soggetti colpiti da squalifica per una o più giornate di gara, o per squalifica a tempo determinato di durata non superiore a un mese.

Utilizziamo i cookie per consentire il corretto funzionamento e la sicurezza del nostro sito web e per offrirti la migliore esperienza utente possibile.

Impostazioni avanzate

Qui puoi personalizzare le preferenze sui cookie. Abilita o disabilita le seguenti categorie e salva la tua selezione.

I cookie essenziali sono fondamentali per un sicuro e corretto funzionamento del nostro sito web e del processo di registrazione.
I cookie funzionali ricordano le tue preferenze per il nostro sito web e ne consentono la personalizzazione.
I cookie per le prestazioni monitorano le prestazioni del nostro sito web.
I cookie di marketing ci consentono di misurare e analizzare le prestazioni del nostro sito web.