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Art. 303 (1)
(1) L'articolo che recita: "Pubblica istigazione e apologia.
Chiunque pubblicamente istiga a commettere uno o più fra i delitti indicati nell'articolo precedente è punito per il solo fatto dell'istigazione, con la reclusione da tre a dodici anni.
La stessa pena si applica a chiunque pubblicamente fa l'apologia di uno o più fra i delitti indicati nell'articolo precedente." è stato abrogato dall'art. 18 della L. 25 giugno 1999 n. 205.
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