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Art. 306 Banda armata: formazione e partecipazione

Quando, per commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, si forma una banda armata, coloro che la promuovono o costituiscono od organizza no, soggiacciono, per ciò solo alla pena della reclusione da cinque a quindici anni.

Per il solo fatto di partecipare alla banda armata la pena è della reclusione da tre a nove anni.

I capi o i sovventori della banda armata soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. 

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