script async="" src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-2513169341904411" crossorigin="anonymous">

Art. 307 Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione (1) a taluna delle persone che partecipano all'associazione o alla banda indicate nei due articoli precedenti, è punito con la reclusione fino a due anni.

La pena è aumentata se l'assistenza è prestata (2) continuatamente. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto. Agli effetti della legge penale, s'intendono per prossimi congiunti gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti: nondimeno, nella denominazione di prossimi congiunti, non si comprendo no gli affini, allorché sia morto il coniuge e non vi sia prole. (3) 

script async="" src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-2513169341904411" crossorigin="anonymous">

(1) Le parole: "dà rifugio o fornisce il vitto" sono state così sostituite dall'art. 1, comma 5-bis, del D.L. 18 ottobre 2001, n. 374, convertito con modifica zioni, nella L. 15 dicembre 2001, n. 438.

(2) Le parole: "se il rifugio o il vitto sono prestati" sono state così sostituite dall'art. 1, comma 5-ter, del D.L. 18 ottobre 2001, n. 374 convertito con modificazioni, nella L. 15 dicembre 2001, n. 438.

(3) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a), D.Lgs. 19 gennaio 2017, n. 6.