Art. 315 (1) 

(1) L'articolo che recitava: "Malversazione a danno di privati. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che si appropria o, comunque, distrae, a profitto proprio o di un terzo, denaro o qualsiasi cosa mobile non appartenente alla pubblica amministrazione, di cui egli ha il possesso per ragione del suo ufficio o servizio, è punito con la reclusione da tre a otto anni, e con la multa non inferiore a lire due milioni. Si applicano le disposizioni del capoverso dell'articolo precedente." è stato abrogato dall'art. 20 della L. 26 aprile 1990, n. 86.