Art. 317-bis Pene accessorie
La condanna per i reati di cui agli articoli 314, 317, 318, 319, 319-bis, 319 ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e l'incapacità in perpetuo di con trattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le presta zioni di un pubblico servizio. Nondimeno, se viene inflitta la reclusione per un tempo non superiore a due anni o se ricorre la circostanza attenuante prevista dall'articolo 323-bis, primo comma, la condanna importa l'interdizione e il divieto temporanei, per una durata non inferiore a cinque anni né superiore a sette anni.
Quando ricorre la circostanza attenuante prevista dall'articolo 323-bis, secondo comma, la condanna per i delitti ivi previsti importa le sanzioni accessorie di cui al primo comma del presente articolo per una durata non inferiore a un anno né superiore a cinque anni.
(1) Articolo aggiunto dall'art. 5, L. 26 aprile 1990, n. 86 e modificato dall'art. 1, comma 75, lett. e), L. 6 novembre 2012, n. 190. Successivamente, il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. m), L. 9 gennaio 2019, n. 3, a decorrere dal 31 gennaio 2019.