Art. 32 bis Durata del vincolo di tesseramento e svincolo per decadenza

1. I calciatori e le calciatrici, che entro il termine della stagione sportiva in corso, abbiano anagraficamente compiuto ovvero compiranno il 24° anno di età, possono chiedere ai Comitati ed alle Divisioni di appartenenza, con le modalità specificate al punto successivo, lo svincolo per decadenza del tesseramento, fatta salva la maggior durata del vincolo in caso di stipula di accordi economici pluriennali previsti al punto 7 del successivo articolo 94 ter e ai punti 2 e 8 dell'art. 94 quinquies, nonché all'art. 94 septies. Qualora i calciatori o le calciatrici siano tesserati, con la medesima società, sia per l'attività di Calcio a 11 sia per l'attività di Calcio a 5, potranno svincolarsi dalla stessa società, separatamente, per le singole attività.

2. Le istanze, da inviare, a pena di decadenza, nel periodo ricompreso tra il 15 Giugno ed il 15 Luglio, a mezzo lettera raccomandata o telegramma, dovranno contestualmente essere rimesse in copia alle società di appartenenza con lo stesso mezzo. In ogni caso, le istanze inviate a mezzo

lettera raccomandata o telegramma dovranno pervenire al Comitato o alla Divisione di appartenenza entro e non oltre il 30 luglio di ciascun anno. Avverso i provvedimenti di concessione o di diniego dello svincolo, le parti direttamente interessate potranno proporre reclamo innanzi al Tribunale Federale - Sez. Tesseramenti, entro il termine di decadenza di 7 giorni dalla pubblicazione del relativo provvedimento sul Comunicato Ufficiale, con le modalità previste dall'art. 30 del Codice di Giustizia Sportiva.

2 bis. A seguito dello svincolo per decadenza, il calciatore/calciatrice potrà essere tesserato/a per la sola durata di una stagione sportiva, al termine della quale sarà libero/a di diritto. In caso di sottoscrizione di accordi economici pluriennali, di cui ai successivi artt. 94 ter, 94 quinquies e 94 septies, la durata del tesseramento coinciderà con la durata dell'accordo economico.

3. Relativamente ai calciatori tesserati per società partecipanti al "Campionato Carnico", le istanze di cui al precedente punto 2 dovranno essere presentate entro e non oltre il termine di decadenza di trenta giorni dalla conclusione del medesimo Campionato.

Norma transitoria
La modifica al comma 1 entra in vigore:

a) dal 1° luglio 2022 per i vincoli assunti ai sensi del nuovo comma 1 dell'art. 32 delle N.O.I.F.;

b) dal 1° luglio 2023 per i vincoli assunti ai sensi del comma 1 dell'art. 32 delle N.O.I.F., vigente fino al 30 giugno 2022. In tal caso le istanze di svincolo possono essere presentate dal 15 giugno 2023 al 15 luglio 2023.