Art. 32-bis. Interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese
L'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese priva il condannato della capacità di esercitare, durante l'interdizione, l'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari (1), nonché ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'imprenditore.
Essa consegue ad ogni condanna alla reclusione non inferiore a sei mesi per delitti commessi con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti all'ufficio.
(1) Le parole: "direttore generale" sono state così sostituite dalle attuali: "direttore generale e direttore preposto alla redazione dei documenti contabili societari" dall'art. 15, comma 3, lett. a), della L. 28 dicembre 2005, n. 262.