Art. 32. Interdizione legale
Il condannato all'ergastolo è in stato di interdizione legale. La condanna all'ergastolo importa anche la decadenza dalla responsabilità genitoriale. (1)
Il condannato alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni è, durante la pena, in stato d'interdizione legale; la condanna produce altresì, durante la pena, la sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori, salvo che il giudice disponga altrimenti.
Alla interdizione legale si applicano per ciò che concerne la disponibilità e l'amministrazione dei beni, nonché la rappresentanza negli atti ad esse relativi le norme della legge civile sull'interdizione giudiziale.
(1) Comma sostituito dall'art. 119, L. 24 novembre 1981, n. 689 successiva mente, così modificato dall'art. 93, comma 1, lett. b), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.