Art. 32-quater. Casi nei quali alla condanna consegue l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione. (1)

Ogni condanna per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 355, 356, 416, 416-bis, 437, 452-bis, 452-quater, 452-sexies, 452-septies, 452-quaterdecies, 501, 501-bis, 640, secondo comma, numero 1, 640-bis e 644, commessi in danno o a vantaggio di un'attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa, importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

(1) Articolo inserito dall'art. 120, L. 24 novembre 1981, n. 689, sostituito dall'art. 21, L. 19 marzo 1990, n. 55 e dall'art. 3, D.L. 17 settembre 1993, n. 369, convertito con L. 15 novembre 1993, n. 461, e modificato dall'art. 7, L. 7 marzo 1996, n. 108, dall'art. 6, L. 29 settembre 2000, n. 300, dall'art. 1, comma 75, lett. a), L. 6 novembre 2012, n. 190 e dall'art. 1, comma 5, L. 22 maggio 2015, n. 68, a decorrere dal 29 maggio 2015, ai sensi di quanto di sposto dall'art. 3, comma 1, della stessa L. n. 68/2015. Successivamente, il presente articolo è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. c), L. 9 gennaio 2019, n. 3, a decorrere dal 31 gennaio 2019. Infine, il presente articolo è stato così modificato dall'art. 6, comma 1, lett. a), D.L. 8 settembre 2021, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 novembre 2021, n. 155, a de correre dal 10 settembre 2021, e dall'art. 6, comma 1-ter, D.L. 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 ottobre 2023, n. 137, a decorrere dal 10 ottobre 2023.