Art. 32-quinquies. Casi nei quali alla condanna consegue l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego (1)
Salvo quanto previsto dagli articoli 29 e 31, la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per i delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, e 320 importa altresì l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego nei confronti del di pendente di amministrazioni od enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica. (1)
(1) Articolo inserito dall'art. 5, comma 2, della L. 27 marzo 2001, n. 97. (2) Comma così modificato dall'art. 1, comma 75, lett. b), L. 6 novembre 2012, n. 190 e, successivamente, dall'art. 1, comma 1, lett. b), L. 27 maggio 2015, n. 69.