Art. 32 ter Norma transitoria

1. Il termine del 25° anno di età, fissato per avvalersi del diritto allo svincolo per decadenza del tesseramento, entrerà in vigore a decorrere dal 1° Luglio 2004.

2. Potranno avvalersi del diritto allo svincolo per decadenza del tesseramento, con le modalità di cui ai punti 2 e 3 del precedente art. 32 bis, i calciatori che nel corso degli anni solari 2002 e 2003 abbiano anagraficamente compiuto, rispettivamente, il 29° ed il 27° anno di età.