Art. 322-ter 1 Custodia giudiziale dei beni sequestrati (1) 

I beni sequestrati nell'ambito dei procedimenti penali relativi ai delitti indicati all'articolo 322-ter, diversi dal denaro e dalle disponibilità finanziarie, possono essere affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi della polizia giudiziaria che ne facciano richiesta per le proprie esigenze operative.

(1) Articolo inserito dall'art. 1, comma 1, lett. p), L. 9 gennaio 2019, n. 3, a decorrere dal 31 gennaio 2019.