Art. 323-bis Circostanze attenuanti (1) 

Se i fatti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319 quater, 320, 322, 322-bis, e 323 sono di particolare tenuità, le pene sono diminuite. (2)

Per i delitti previsti dagli articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis, per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite, la pena è diminuita da un terzo a due terzi. (3)

Rubrica così sostituita dall'art. 1, comma 1, lett. i), lett. b), L. 27 maggio 2015, n. 69. 

Comma così modificato dall'art. 6 comma 2, L. 29 settembre 2000, n. 300, a decorrere dal 26 ottobre 2010 e, successivamente, dall'art. 1, comma 75, lett. q), L. 6 novembre 2012, n. 190.

Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. i), lett. a), L. 27 maggio 2015, n. 69.  

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