Art. 324 (1)
(1) L'articolo che recitava. "Interesse privato in atti di ufficio. Il pubblico ufficiale, che, direttamente o per interposta persona, o con atti simulati, prende un interesse privato in qualsiasi atto della pubblica amministrazione presso la quale esercita il proprio ufficio, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da lire duecentomila a quattro milioni." è stato abrogato dall'art. 20 della L. 26 aprile 1990, n. 86.