Art. 329 Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica

Il militare o l'agente della forza pubblica, il quale rifiuta o ritarda indebita mente di eseguire una richiesta fattagli dall'autorità competente nelle for me stabilite dalla legge, è punito con la reclusione fino a due anni.