Art. 330 (1) 

(1) L'articolo che recitava: "Abbandono collettivo di pubblici uffici, impieghi, servizi o lavoro

I pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio aventi la qualità di impiegati, i privati che esercitano servizi pubblici o di pubblica necessità, non organizzati in imprese, e i dipendenti da imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, i quali, in numero di tre o più, abbandonano collettiva mente l'ufficio, l'impiego, il servizio o il lavoro, ovvero li prestano in modo da turbarne la continuità o la regolarità, sono puniti con la reclusione fino a due anni.

I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da due a cinque anni.

Le pene sono aumentate se il fatto:

1. è commesso per fine politico;

2. ha determinato dimostrazioni, tumulti o sommosse popolari." è stato abrogato dall'art. 11 della L. 12 giugno 1990, n. 146.