Art. 336 Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale
Chiunque usa violenza o minaccia a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri, o ad omettere un atto dell'ufficio o del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso dal genitore esercente la responsabilità genitoriale o dal tutore dell'alunno nei confronti di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola (1).
La pena è della reclusione fino a tre anni, se il fatto è commesso per co stringere alcuna delle persone di cui al primo e al secondo comma a compiere un atto del proprio ufficio o servizio, o per influire, comunque, su di essa (2).
(1) Comma inserito dall'art. 5, comma 1, lett. a), L. 4 marzo 2024, n. 25, a decorrere dal 30 marzo 2024.
(2) Comma così modificato dall'art. 5, comma 1, lett. b), L. 4 marzo 2024, n. 25, a decorrere dal 30 marzo 2024.