Art. 338 Violenza o minaccia ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti (1)

Chiunque usa violenza o minaccia ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario, ai singoli componenti o ad una rappresentanza di esso o ad una qualsiasi pubblica autorità costituita in collegio o ai suoi singoli componenti, per impedirne, in tutto o in parte, anche temporaneamente, o per turbarne comunque l'attività, è punito con la reclusione da uno a sette anni (2).

Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto per ottenere, ostacolare o impedire il rilascio o l'adozione di un qualsiasi provvedimento, anche legislativo, ovvero a causa dell'avvenuto rilascio o adozione dello stesso (3).

Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto per influire sulle deliberazioni collegiali di imprese che esercitano servizi pubblici o di pubblica necessità, qualora tali deliberazioni abbiano per oggetto l'organizzazione o l'esecuzione dei servizi.

(1) Rubrica così modificata dall'art. 1, comma 1, lett. c), L. 3 luglio 2017, n. 105, a decorrere dal 22 luglio 2017. Precedentemente la rubrica era la seguente: «Violenza o minaccia ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario».

(2) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a), L. 3 luglio 2017, n. 105, a decorrere dal 22 luglio 2017. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Chiunque usa violenza o minaccia ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario o ad una rappresentanza di esso o ad una qualsiasi pubblica autorità costituita in collegio, per impedirne, in tutto o in parte, anche temporaneamente, o per turbarne comunque l'attività, è punito con la reclusione da uno a sette anni.».

(3) Comma inserito dall'art. 1, comma 1, lett. b), L. 3 luglio 2017, n. 105, a decorrere dal 22 luglio 2017.