Art. 341-bis Oltraggio a pubblico ufficiale (1)
Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più perso ne, offende l'onore ed il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d'ufficio ed a causa o nell'esercizio delle sue funzioni è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. (2)
La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso dal genitore esercente la responsabilità genitoriale o dal tutore dell'alunno nei confronti di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo o amministrativo della scuola (3).
La pena è aumentata se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto de terminato. Se la verità del fatto è provata o se per esso l'ufficiale a cui il fatto è attribuito è condannato dopo l'attribuzione del fatto medesimo, l'autore dell'offesa non è punibile.
Ove l'imputato, prima del giudizio, abbia riparato interamente il danno, mediante risarcimento di esso sia nei confronti della persona offesa sia nei confronti dell'ente di appartenenza della medesima, il reato è estinto.
(1) Questo articolo è stato premesso all'art. 342 dall'art. 1, comma 8, della L. 15 luglio 2009, n. 94.
(2) Comma così modificato dall'art. 7, comma 1, lett. b-bis), D.L. 14 giugno 2019, n. 53, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 2019, n. 77, a decorrere dal 10 agosto 2019.
(3) Comma inserito dall'art. 6, comma 1, L. 4 marzo 2024, n. 25, a decorrere dal 30 marzo 2024.