Art. 344 (1) 

(1) L'articolo che recitava: "Oltraggio a un pubblico impiegato. Le disposizioni dell'articolo 341 si applicano anche nel caso in cui l'offesa è recata a un pubblico impiegato che presti un pubblico servizio; ma le pene sono ridotte di un terzo." è stato abrogato dall'art. 18 della L. 25 giugno 1999, n. 205.