Art. 346-bis Traffico di influenze illecite (1) (2) 

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'arti colo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi (2).

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità (3).

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promette re, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficia le o di incaricato di un pubblico servizio (4).

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio (5).

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

(1) Articolo aggiunto dall'art. 1, L. 6 novembre 2012, n. 190. (2) Articolo così modificato dalla L. 9 gennaio 2019, n. 3, a decorrere dal 31 gennaio 2019.