Art. 353-bis. Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032 (1).
(1) Articolo aggiunto dal comma 1 dell'art. 10, L. 13 agosto 2010, n. 136.