Art. 372 Falsa testimonianza

Chiunque, deponendo come testimone innanzi all'autorità giudiziaria o alla Corte penale internazionale, afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali è interrogato, è punito con la reclusione da due a sei anni (1). 

(1) Articolo così modificato prima dall'art. 11, comma secondo, D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni in L. 7 agosto 1992, n. 356, e poi dall'art. 10, comma 5, L. 20 dicembre 2012, n. 237.