Art. 373 Falsa perizia o interpretazione
Il perito o l'interprete che, nominato dall'autorità giudiziaria, dà parere o interpretazioni mendaci, o afferma fatti non conformi al vero, soggiace alle pene stabilite nell'articolo precedente. La condanna importa, oltre l'interdizione dai pubblici uffici, l'interdizione dalla professione o dall'arte.