Art. 374-bis False dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all'autorità giudiziaria o alla Corte penale internazionale (1)
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque dichiara o attesta falsamente in certificati o atti destinati a essere prodotti all'autorità giudiziaria o alla Corte penale inter nazionale condizioni, qualità personali, trattamenti terapeutici, rapporti di lavoro in essere o da instaurare, relativi all'imputato, al condannato o alla persona sottoposta a procedimento di prevenzione (2).
Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale, da un incaricato di un pubblico servizio o da un esercente la professione sanitaria.
(1) Rubrica così modificata dall'art. 10, comma 7, lett. b), L. 20 dicembre 2012, n. 237. Il testo precedentemente in vigore era: "False dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all'autorità giudiziaria.".
(2) Comma così modificato dall'art. 10, comma 7, lett. a), L. 20 dicembre 2012, n. 237. Il testo precedentemente in vigore era: "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque dichiara o attesta falsamente in certificati o atti destinati a essere prodotti all'autorità giudiziaria condizioni, qualità personali, trattamenti terapeutici, rapporti di lavoro in essere o da instaurare, relativi all'imputato, al condannato o alla persona sottoposta a procedimento di prevenzione.".