Art. 376 Ritrattazione

Nei casi previsti dagli articoli 371-bis, 371-ter, 372 e 373, nonché dall'artico lo 375, primo comma, lettera b), e dall'articolo 378, il colpevole non è punibile se, nel procedimento penale in cui ha prestato il suo ufficio o reso le sue dichiarazioni, ritratta il falso e manifesta il vero non oltre la chiusura del dibattimento. (1)

Qualora la falsità sia intervenuta in una causa civile, il colpevole non è punibile se ritratta il falso e manifesta il vero prima che sulla domanda giudiziale sia pronunciata sentenza definitiva, anche se non irrevocabile.

(1) Comma sostituito dall'art. 11, comma 5, D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 1992, n. 356, modificato dall'art. 22, comma 2, L. 7 dicembre 2000, n. 397 e dall'art. 1, comma 6, L. 15 luglio 2009, n. 94. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'art. 3, comma 1, L. 11 luglio 2016, n. 133.