Art. 387-bis Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (1)

Chiunque, essendovi legalmente sottoposto, violi gli obblighi o i divieti derivanti dal provvedimento che applica le misure cautelari di cui agli articoli 282-bis e 282-ter del codice di procedura penale o dall'ordine di cui all'arti colo 384-bis del medesimo codice è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e sei mesi (2).

La stessa pena si applica a chi elude l'ordine di protezione previsto dall'arti colo 342-ter, primo comma, del codice civile, ovvero un provvedimento di eguale contenuto assunto nel procedimento di separazione personale dei coniugi o nel procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio (3).

(1) Articolo inserito dall'art. 4, comma 1, L. 19 luglio 2019, n. 69, a decorrere dal 9 agosto 2019.

(2) Comma così modificato dall'art. 9, comma 1, lett. a), n. 1), L. 24 novembre 2023, n. 168, a decorrere dal 9 dicembre 2023.

(3) Comma aggiunto dall'art. 9, comma 1, lett. a), n. 2), L. 24 novembre 2023, n. 168, a decorrere dal 9 dicembre 2023.