Art. 388 Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice
Chiunque, per sottrarsi all'adempimento degli obblighi nascenti da un provvedimento dell'autorità giudiziaria, o dei quali è in corso l'accertamento dinanzi all'autorità giudiziaria stessa, compie, sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o commette allo stesso scopo altri fatti fraudo lenti, è punito, qualora non ottemperi all'ingiunzione di eseguire il provvedimento, con la reclusione fino a tre anni o con la multa da euro 103 a euro 1.032.
La stessa pena si applica a chi elude l'esecuzione di un provvedimento del giudice civile, ovvero amministrativo o contabile, che concerna l'affidamento di minori o di altre persone incapaci, ovvero prescriva misure cautelari a difesa della proprietà, del possesso o del credito (1). La stessa pena si applica a chi elude l'esecuzione di un provvedimento del giudice che prescriva misure inibitorie o correttive a tutela dei diritti di proprietà industriale (2).
È altresì punito con la pena prevista al primo comma chiunque, essendo obbligato alla riservatezza per espresso provvedimento adottato dal giudice nei procedimenti che riguardino diritti di proprietà industriale, viola il relati vo ordine (3).
Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa di sua proprietà sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino a euro 309.
Si applicano la reclusione da due mesi a due anni e la multa da euro 30 a euro 309 se il fatto è commesso dal proprietario su una cosa affidata alla sua custodia, e la reclusione da quattro mesi a tre anni e la multa da euro 51 a euro 516 se il fatto è commesso dal custode al solo scopo di favorire il proprietario della cosa.
Il custode di una cosa sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo che indebitamente rifiuta, omette o ritarda un atto dell'ufficio è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 516.
La pena di cui al settimo comma si applica al debitore o all'amministratore, direttore generale o liquidatore della società debitrice che, invitato dall'ufficiale giudiziario a indicare le cose o i crediti pignorabili, omette di rispondere nel termine di quindici giorni o effettua una falsa dichiarazione (4).
Il colpevole è punito a querela della persona offesa (5).
(1) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. b), D.Lgs. 1° marzo 2018, n. 21, a decorrere dal 6 aprile 2018, e, successivamente, dall'art. 9, comma 1, lett. b), L. 24 novembre 2023, n. 168, a decorrere dal 9 dicembre 2023.
(2) Comma inserito dall'art. 9, comma 1, lett. a), D.Lgs. 11 maggio 2018, n. 63, a decorrere dal 22 giugno 2018.
(3) Comma inserito dall'art. 9, comma 1, lett. a), D.Lgs. 11 maggio 2018, n. 63, a decorrere dal 22 giugno 2018.
(4) Comma così modificato dall'art. 9, comma 1, lett. b), D.Lgs. 11 maggio 2018, n. 63, a decorrere dal 22 giugno 2018. Il testo precedentemente in vigore aveva il seguente tenore: «La pena di cui al quinto comma si applica al debitore o all'amministratore, direttore generale o liquidatore della società debitrice che, invitato dall'ufficiale giudiziario a indicare le cose o i crediti pignorabili, omette di rispondere nel termine di quindici giorni o effettua una falsa dichiarazione.».
(5) Articolo prima modificato dagli artt. 87 e 113, L. 24 novembre 1981, n. 689 e dall'art. 2, L. 24 febbraio 2006, n. 52 e poi così sostituito dal comma 21 dell'art. 3, L. 15 luglio 2009, n. 94.