Art. 388-ter Mancata esecuzione fraudolenta di sanzioni pecuniarie (1) (2) 

Chiunque per sottrarsi all'esecuzione di una multa o di una ammenda o di una sanzione amministrativa pecuniaria compie, sui propri o sugli altrui be ni, atti simulati o fraudolenti, o commette allo stesso scopo altri fatti fraudolenti, è punito, qualora non ottemperi nei termini all'ingiunzione di pagamento, con la reclusione da sei mesi a tre anni (3). 

(1) Articolo aggiunto dall'art. 109, L. 24 novembre 1981, n. 689, che modifica il sistema penale.

(2) Rubrica così modificata dall'art. 2, comma 1, lett. a), n. 1), D.Lgs. 10 ot tobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022, ai sensi di quanto disposto dall'art. 99-bis, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 150/2022, aggiunto dall'art. 6, comma 1, D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 dicembre 2022, n. 199.

(3) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 10 ot tobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022, ai sensi di quanto disposto dall'art. 99-bis, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 150/2022, ag giunto dall'art. 6, comma 1, D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 dicembre 2022, n. 199.