Art. 39 - Contratti di Rilevanza Comunitaria - Regolamento di Amministrazione e Contabilità della FIPAV

1. Si considerano contratti di rilevanza comunitaria, i contratti di forniture di beni o servizi il cui valore stimato al netto dell'IVA è pari o superiore alla soglia comunitaria, secondo i metodi di calcolo di cui all'art. 29 d.lgs. n. 163/2006.

2. Per l'aggiudicazione di tali contratti si applicano integralmente le norme di cui agli artt. 62- 89 d.lgs. 163/2006. Ai contratti il cui valore è inferiore alla suddetta soglia non si applicano le norme del decreto che prevedono obblighi di pubblicità e di comunicazione in ambito sovranazionale.

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