Art. 393-bis Causa di non punibilità (1)

Non si applicano le disposizioni degli articoli 336, 337, 338, 339, 339-bis, 341-bis, 342 e 343 quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero il pubblico impiegato abbia dato causa al fatto preveduto negli stessi articoli, eccedendo con atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni (1).

(1) Articolo aggiunto dal comma 9 dell'art. 1, L. 15 luglio 2009, n. 94 e, successivamente, così modificato dall'art. 4, comma 1, L. 3 luglio 2017, n. 105.