Art. 394 (1)
(1) L'articolo che recitava: "Sfida a duello.
Chiunque sfida altri a duello, anche se la sfida non è accettata, è punito, se il duello non avviene, con la multa da lire quarantamila a quattrocentomila. La stessa pena si applica a chi accetta la sfida, sempre che il duello non av venga." è stato abrogato dall'art. 18 della L. 25 giugno 1999, n. 205.