Art. 397 (1) 

(1) L'articolo che recitava.

"Casi di applicazione delle pene ordinarie stabilite per l'omicidio e per la lesione personale. In luogo delle disposizioni dell'articolo precedente, si applicano quelle con tenute nel capo primo del titolo dodicesimo:

1. se le condizioni del combattimento non sono state precedentemente stabilite da padrini o secondi, ovvero se il combattimento non avviene alla loro presenza;

2. se le armi adoperate nel combattimento non sono uguali, e non sono spade, sciabole o pistole egualmente cariche, ovvero se sono armi di precisione o a più colpi;

3. se nella scelta delle armi o nel combattimento è commessa frode o viola zione delle condizioni stabilite;

4. se è stato espressamente convenuto, ovvero se risulta dalla specie del duello, o dalla distanza fra i combattenti, o dalle altre condizioni stabilite, che uno dei duellanti doveva rimanere ucciso. 

La frode o la violazione delle condizioni stabilite, quanto alla scelta delle armi o al combattimento, è a carico non solo di chi ne è l'autore, ma anche di quello fra i duellanti, padrini o secondi, che ne ha avuto conoscenza prima o durate il combattimento." è stato abrogato dall'art. 18 della L. 25 giugno 1999, n. 205.