Art. 398 (1) 

(1) L'articolo che recitava: "Circostanze aggravanti. Casi di non punibilità.

Se il colpevole di uno dei delitti preveduti dall'articolo 394, dalla prima par te e dal primo capoverso dell'articolo 396, è stato la causa ingiusta e determinante del fatto, la pena è per lui raddoppiata.

Non sono punibili:

1. i portatori della sfida, i padrini o secondi e coloro che hanno agevolato il duello, se impediscono l'uso delle armi, ovvero se procurano la cessazione del combattimento, prima che dal medesimo sia derivata alcuna lesione;

2. i padrini o secondi che, prima del duello, hanno fatto quanto dipendeva da loro per conciliare le parti, o se per opera loro il combattimento ha avuto un esito meno grave di quello che altrimenti poteva avere;

3. il sanitario che presta la propria assistenza ai duellanti." è stato abrogato dall'art. 18 della L. 25 giugno 1999, n. 205.