Art. 399 (1)
(1) L'articolo che recitava: "Duellante estraneo al fatto.
Quando taluno dei duellanti non ha avuto parte nel fatto che cagionò il duello, e si batte in vece di chi vi ha direttamente interesse, le pene stabilite nella prima parte e nel primo capoverso dell'articolo 396 sono aumentate. Tale aumento di pena non si applica se il duellante è un prossimo congiunto, ovvero se, essendo uno dei padrini o secondi, si è battuto in vece del suo primo assente." è stato abrogato dall'art. 18 della Legge 25 giugno 1999, n. 205.