Art. 4 – Modalità di costituzione - Regolamento per le procedure arbitrali della Lega Pallavolo Serie A

1. Il Presidente del collegio è nominato dai due arbitri designati dalle parti. In caso di disaccordo e comunque dietro richiesta di uno di questi, il Presidente è designato dal Giudice di Lega. Il Presidente del Collegio designato dal Giudice di Lega dovrà essere scelto, necessariamente tra i magistrati a riposo o tra gli iscritti all'ordine degli Avvocati.

2. Solo l'atleta che sia parte di un procedimento arbitrale ha facoltà di chiedere, nell'atto introduttivo o nel primo atto successivo alla ricezione dell'istanza introduttiva, che il Presidente del collegio venga nominato dalla Corte Federale della Fipav; qualora eserciti detta facoltà, l'atleta contestualmente rinuncerà di avvalersi della procedura arbitrale prevista dal presente regolamento e dalla tutela offerta dagli ulteriori regolamenti di Lega e l'arbitrato sarà incardinato secondo le procedure previste dal Regolamento giurisdizionale della Fipav.

3. L'efficacia della designazione degli arbitri e della nomina del Presidente è subordinata all'accettazione dell'incarico e all'impegno di applicare nella controversia compromessa, gli onorari minimi previsti nel relativo scaglione di valore dalla tariffa professionale.

4. Ove una delle parti non abbia nominato il proprio arbitro nel termine indicato nell'articolo seguente, vi provvederà il Giudice di Lega in seguito alla richiesta della parte che abbia interesse. Ove la designazione del Presidente del Collegio sia stata demandata alla C.A.F. Fipav, sarà quest'ultima a designare l'arbitro mancante.